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Lo Statuto

 Statuto dell’Ente del Terzo Settore “Lo Scudo di Pan ODV”

ARTICOLO 1: COSTITUZIONE

1. E’ costituita con sede in Arezzo, l’Ente di Terzo Settore animalista e ambientalista denominata “Lo Scudo di Pan ODV”, organizzazione di volontariato, in seguito solo ODV, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), ed è disciplinata, come segue, dal presente statuto:

A. è assolutamente apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro ed è vietata la distribuzione di utili (art. 8 Dec.Leg. vo 117/17);
B. persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
C. svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle di cui all’art. 6 e 7 del Codice del terzo settore;
D. impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali:
E. L’ODV ha durata illimitata, ma in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio, sentito l’organismo di controllo, ad altre associazioni di volontariato o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione.
3. L’ODV fa uso, come suo simbolo, di uno scudo alato (il simbolo viene allegato al presente
statuto sub. A).

ARTICOLO 2: SCOPI DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

1. La ODV persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

  •  interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
  • organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività anche editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

2. La ODV ha per scopo la protezione degli animali, l’affermazione e la tutela dei loro diritti e si batte contro ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali e sull’ambiente, per il rispetto del diritto alla non sofferenza di ogni essere vivente. La ODV ha inoltre lo scopo di promuovere una corretta convivenza tra l’uomo e gli altri animali.
In particolare intende:

A. Provvedere alla protezione di animali abbandonati, curarli, dare loro adeguata assistenza e ogni cura possibile, cercando in seguito di collocare tali animali presso famiglie desiderose di adottarli e dare loro l’amore di cui hanno diritto;
B. Gestire il Rifugio per animali abbandonati e randagi;
C. Provvedere alla cura e sterilizzazione dei gatti delle colonie feline in accordo con gli Enti Locali;
D. Aderire a campagne a favore dell’abolizione di ogni esperimento su animali, tra cui la vivisezione. L’ODV persegue anche lo scopo della difesa degli animali da qualsiasi maltrattamento;
E. Instaurare un concreto coordinamento e collegamento fra altre associazioni che perseguono scopi analoghi. Tale coordinamento e collegamento mira a promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell’interesse degli scopi comuni, nella loro tutela e nel loro perseguimento;

F. Creare un movimento di opinione pubblica in favore dei diritti di tutti gli animali, promuovere ed attuare iniziative in ogni campo di difesa zoologica, sviluppare propaganda protezionista ed
ecologica in difesa degli animali e del loro habitat;
G. Provvedere alla protezione degli animali anche con interventi diretti di natura sanitaria, eventualmente in collaborazione con strutture pubbliche;
H. Svolgere un’educativa diffusione della cultura zoologica ed ambientale, particolarmente all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, nonché promuovere campagne per sensibilizzare l’opinione pubblica;
I. Organizzare corsi di educazione civica per un corretto rapporto ed una sana convivenza fra uomini e animali;
J. Svolgere tutte quelle attività culturali atte a migliorare e facilitare il compito dei propri associati e l’attuazione delle finalità della ODV, tra cui l’attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche e librarie;
K. Concertare con le Autorità centrali e locali la soluzione dei problemi che hanno riflessi nel campo della natura, dell’ambiente e della protezione degli animali;
L. Collaborare al miglioramento, alla creazione e all’applicazione di leggi per la tutela dell’ambiente, delle specie vegetali e della protezione degli animali, nonché contribuire alla vigilanza sull’osservazione di dette leggi, comprese quelle sulla tutela della fauna minacciata da caccia e pesca;
M. Promuovere la cultura alimentare vegetariana-vegana, intendendo con ciò una cucina NON basata sul sacrificio di alcun animale di terra, acqua e cielo;

2. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ed individuate successivamente dal consiglio direttivo.
3. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 3: ASSOCIATI

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Sono associati della ODV coloro che condividono le finalità dell’Organizzazione di Volontariato e che sottoscrivono il presente statuto. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli Enti
del Terzo Settore che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività della ODV con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, che ne facciano richiesta e la cui domanda
sia accolta dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, secondo i termini e le modalità previste dall’art23 del Dec.Leg.vo 117/17.
3. Tutti gli associati cessano di appartenere alla ODV per:

A. Richiesta di recesso volontario pervenuta per iscritto al Consiglio Direttivo il quale ratificherà il recesso con propria deliberazione nella prima riunione utile;
B. non aver effettuato il versamento della quota associativa annuale entro il 31 Marzo di ogni anno (decadenza automatica);
C. decesso;
D. indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi atti contrari allo Statuto. Il socio può appellarsi all’assemblea che deciderà nella prima seduta utile.

ARTICOLO 4: DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a prestare opera volontaria preventivamente concordata, a recedere dalla appartenenza della ODV e a partecipare a tutte le attività della ODV.
2. Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a versare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno.
3. Gli Associati non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con lo spirito e le finalità della ODV e qualsiasi attività che arrechi sofferenze a uomini, animali e ambiente.
4. Tutte le prestazioni fornite dagli Associati sono a titolo gratuito, ma possono essere rimborsate le eventuali spese documentate sostenute per conto della ODV se approvate dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o
tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Tutti gli Associati hanno diritto ad eleggere gli organi associativi e ad essere eletti negli stessi;
7. Tutti gli Associati hanno diritto di essere informati sulle attività della ODV e controllarne l’andamento.
8. Tutti gli Associati hanno diritto di frequentare i locali della ODV.
9. Tutti gli Associati hanno diritto di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi con preavviso scritto al presidente di almeno 15
giorni. 

ARTICOLO 5: ORGANI DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Sono organi della ODV:
A. l’Assemblea degli Associati
B. il Consiglio Direttivo

ARTICOLO 6: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L’Assemblea è costituita da tutti gli associati che abbiano versato la quota associativa entro il 31 Marzo dell’anno in corso, hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati
da almeno tre mesi. Ciascun associato ha un voto.
2. L’Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta l’anno e, in via straordinaria, ogni qual volta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
3. L’assemblea è convocata di volta in volta presso la sede della ODV o in locali ritenuti più idonei per capienza.
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente che deve predisporre l’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima della data stabilita, con comunicazione scritta, anche in formato elettronico, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno.
5. L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo degli associati, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 4, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, e l’Assemblea deve essere tenuta entro un mese dalla convocazione.
6. L’Assemblea sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno degli associati, presenti in nome proprio o per delega ad altra persona; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, presenti in nome proprio o per delega ad altra persona.
7. Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.
8. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
9. L’Assemblea ha le seguenti incombenze:

A. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
B. approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
C. approvare il bilancio consuntivo;
D. approvare eventuali regolamenti;
E. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di
responsabilità nei loro confronti;

F. deliberare sulla esclusione degli associati in appello o su ricorso dell’escluso
G. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, alla sua
competenza.

10. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli Associati. Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti gli Associati.
11. L’Assemblea STRAORDINARIA viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello Statuto e dell’atto costitutivo, di scioglimento e trasformazione,
fusione o scissione della ODV, liquidazione, e devoluzione del patrimonio. L’Assemblea STRAORDINARIA sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con due terzi degli associati, presenti in nome proprio o per delega ad altra persona; in seconda convocazione con almeno la metà degli associati, presenti in nome proprio o per delega ad altra persona. Le deliberazioni dell’Assemblea STRAORDINARIA sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo che nell’ipotesi di scioglimento trasformazione, fusione o scissione della ODV liquidazione e devoluzione del patrimonio, per cui si rinvia all’art.19.

ARTICOLO 7: CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre a sette membri, i quali non devono ricoprire alcun tipo di carica politica. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone
fisiche associate: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta si renda necessario.
3. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, con i normali mezzi di comunicazione, ivi compresi quelli elettronici, che deve predisporre l’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.
4. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti dello stesso, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma
3, alla convocazione entro dodici giorni dal ricevimento della richiesta, e la riunione deve essere tenuta entro venti giorni dalla convocazione.
5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
6. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti incombenze:

A. eleggere al proprio interno il Presidente;
B. eleggere al proprio interno il Vice Presidente;
C. eleggere al proprio interno il Segretario Tesoriere;
D. fissare le norme regolamentari per il funzionamento della ODV;
E. sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo;
F. determinare il programma delle attività approvate dall’Assemblea, autorizzandone la spesa;
G. determinare l’entità delle quote associative;
H. esaminare le domande degli aspiranti associati;
I. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
J. ratificare i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di urgenza, nella prima seduta utile;
K. predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati.

7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6,
art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 8: PRESIDENTE

1. Il Presidente, che è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso, presiede l’Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente termina il proprio mandato secondo quanto stabilito dal successivo articolo 11 e può essere rieletto.
3. Il Presidente viene sollevato dall’incarico nel caso in cui non ottemperi ai propri doveri stabiliti dal presente Statuto, dall’Assemblea convocata in sede ordinaria.
4. Il Presidente rappresenta legalmente l’ODV nei confronti di terzi e in giudizio, stipula convenzioni, contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’ODV.
5. Il Presidente convoca l’Assemblea e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente, in caso di necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.
7. In caso di impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente, in collaborazione con il Segretario, potrà mettere in atto ogni operazione finanziaria atta a svolgere una corretta gestione dei fondi, compresa l’apertura di un Conto Corrente presso
Istituti Finanziari. Il Segretario è autorizzato a firmare gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 9: SEGRETARIO TESORIERE

Il segretario tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente ed ha i seguenti compiti:
1. Provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del libro dei Soci.
2. Provvede al disbrigo della corrispondenza.
3. E’ responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali.
4. Predispone il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di Marzo dell’anno successivo.
5. Provvede alla tenuta dei registri contabili della ODV, nonché alla conservazione della relativa documentazione.
6. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10: RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

1. La ODV è vincolata verso Terzi dalla firma del Presidente o, in caso di impedimento o cessazione dello stesso, dal facente funzione.
2. Il Vice Presidente, i Consiglieri e il Segretario sono vincolati verso Terzi unicamente dalla loro firma.

ARTICOLO 11: GRATUITA’ E DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono senza compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute. Esse hanno durata di cinque anni e possono essere riconfermate. 

ARTICOLO 12: DIPENDENTI E COLLABORATORI

La ODV può assumere lavoratori dipendenti o instaurare rapporti di lavoro, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento,
oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta, nei limiti consentiti dal codice del terzo settore.

ARTICOLO 13: ASSICURAZIONE ADERENTI

La ODV deve assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 14: RISORSE ECONOMICHE

L’ODV trae le risorse economiche per il finanziamento e lo svolgimento delle attività di interesse generale da:
1. quote associative e donazioni degli associati;
2. contributi e offerte di vario genere dei privati;
3. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
4. contributi di Organismi Internazionali;
5. donazioni e lasciti testamentari;
6. introiti derivanti da convenzioni;
7. rendite di beni mobili o immobili pervenuti alla ODV a qualunque titolo;
8. qualsiasi altra entrata derivante da attività di cui all’art. 6 e 7 del Codice del terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

ARTICOLO 15: QUOTA SOCIALE

1. La quota associativa a carico degli associati, che è annuale e deve essere corrisposta entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, è differenziata in:

A. quota ordinaria Euro 25,00
B. quota sostenitore Euro 50,00
C. quota benemerito Euro 100,00

L’ammontare delle quote sopra determinate potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo secondo le esigenze della ODV.
La quota non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di associato.
2. Il mancato versamento della quota annuale è causa di decadenza automatica dalla qualità di associato come previsto dall’Art. 3 del presente statuto.

ARTICOLO 16: BILANCIO E RENDICONTO

1. Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il bilancio consuntivo (rendiconto) da sottoporre all’Assemblea entro il mese di Aprile di ogni anno.
2. Dal bilancio consuntivo (rendiconto) devono risultare tutte le operazioni effettuate dalla ODV, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l’anno solare.
L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al
rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 17: LIBRI

1. L’associazione deve tenere i seguenti libri:

A. libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
B. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
C. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
D. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri con le modalità previste all’art. 4 del presente statuto.

ARTICOLO 18: DEMOCRATICITA’ DELL’ENTE E TRASPARENZA DEGLI ATTI

La vita ed il funzionamento della ODV sono improntati a criteri di democraticità interna; in particolare dovranno essere garantite la libera partecipazione di tutti gli aderenti alla vita della ODV ed agli atti della stessa.

ARTICOLO 19: MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA ODV

1. Le proposte per la modifica dello Statuto e dell’atto costitutivo possono essere presentate all’Assemblea straordinaria da uno degli Organi della ODV o da almeno la metà dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate nel corso dell’Assemblea straordinaria secondo le maggioranze previste dallo Statuto.
2. Lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della ODV può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all’Assemblea straordinaria degli associati, convocata con specifico ordine del giorno. In caso di scioglimento i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

ARTICOLO 20: NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.