ARTICOLO 2: SCOPI DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
1. La ODV persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
- organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività anche editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
2. La ODV ha per scopo la protezione degli animali, l’affermazione e la tutela dei loro diritti e si batte contro ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali e sull’ambiente, per il rispetto del diritto alla non sofferenza di ogni essere vivente. La ODV ha inoltre lo scopo di promuovere una corretta convivenza tra l’uomo e gli altri animali.
In particolare intende:
A. Provvedere alla protezione di animali abbandonati, curarli, dare loro adeguata assistenza e ogni cura possibile, cercando in seguito di collocare tali animali presso famiglie desiderose di adottarli e dare loro l’amore di cui hanno diritto;
B. Gestire il Rifugio per animali abbandonati e randagi;
C. Provvedere alla cura e sterilizzazione dei gatti delle colonie feline in accordo con gli Enti Locali;
D. Aderire a campagne a favore dell’abolizione di ogni esperimento su animali, tra cui la vivisezione. L’ODV persegue anche lo scopo della difesa degli animali da qualsiasi maltrattamento;
E. Instaurare un concreto coordinamento e collegamento fra altre associazioni che perseguono scopi analoghi. Tale coordinamento e collegamento mira a promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell’interesse degli scopi comuni, nella loro tutela e nel loro perseguimento;
F. Creare un movimento di opinione pubblica in favore dei diritti di tutti gli animali, promuovere ed attuare iniziative in ogni campo di difesa zoologica, sviluppare propaganda protezionista ed
ecologica in difesa degli animali e del loro habitat;
G. Provvedere alla protezione degli animali anche con interventi diretti di natura sanitaria, eventualmente in collaborazione con strutture pubbliche;
H. Svolgere un’educativa diffusione della cultura zoologica ed ambientale, particolarmente all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, nonché promuovere campagne per sensibilizzare l’opinione pubblica;
I. Organizzare corsi di educazione civica per un corretto rapporto ed una sana convivenza fra uomini e animali;
J. Svolgere tutte quelle attività culturali atte a migliorare e facilitare il compito dei propri associati e l’attuazione delle finalità della ODV, tra cui l’attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche e librarie;
K. Concertare con le Autorità centrali e locali la soluzione dei problemi che hanno riflessi nel campo della natura, dell’ambiente e della protezione degli animali;
L. Collaborare al miglioramento, alla creazione e all’applicazione di leggi per la tutela dell’ambiente, delle specie vegetali e della protezione degli animali, nonché contribuire alla vigilanza sull’osservazione di dette leggi, comprese quelle sulla tutela della fauna minacciata da caccia e pesca;
M. Promuovere la cultura alimentare vegetariana-vegana, intendendo con ciò una cucina NON basata sul sacrificio di alcun animale di terra, acqua e cielo;
2. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ed individuate successivamente dal consiglio direttivo.
3. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.