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Rilascio passaporti per cani e gatti

Posted on Gen 5, 2015

Il passaporto viene rilasciato dai Servizi Veterinari delle AUSL competenti per territorio. Ai fini del rilascio del passaporto cani, gatti e furetti devono essere identificati tramite tatuaggio (applicato prima del 3 luglio 2011) perfettamente leggibile o microchip e registrati all’anagrafe degli animali d’affezione.

Il proprietario del cane, gatto o furetto deve recarsi nelle sedi dei Servizi Veterinari dell’AUSL portando l’animale per il controllo di leggibilità del microchip o del tatuaggio, il certificato di avvenuta applicazione del microchip o avvenuto tatuaggio e il libretto sanitario attestante la vaccinazione antirabbica in corso di validità se eseguita anteriormente al rilascio del passaporto. Le vaccinazioni eseguite dopo il rilascio del passaporto potranno essere registrate direttamente sul passaporto dal Veterinario Libero Professionista Autorizzato che le ha eseguite.

img-passaporto-cane-586x435-920Proprietario dell’animale
La persona fisica indicata come il proprietario nel documento di identificazione

Persona autorizzata
Una persona fisica che è stata autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale dell’animale da compagnia

Il veterinario autorizzato
Il Veterinario LP iscritto all’Ordine professionale dei Medici Veterinari

Movimentazione tra Paesi UE

Austria,  Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,  Estonia,  Finlandia,  Francia,  Germania, Grecia,  Irlanda, Italia,  Lettonia, Lituania,  Lussemburgo,  Malta,  Olanda,  Polonia,  Portogallo, Regno Unito Rep. Ceca, Romania,  Slovacchia,  Slovenia,  Spagna, Svezia, Ungheria.

Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri
1. Identificabilità (tatuaggio o microchip per cani, gatti e furetti
2. passaporto rilasciato dall’autorità competente attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità. La vaccinazione antirabbica può essere considerata valida soltanto dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla fine del protocollo di vaccinazione imposto dal fabbricante per la prima vaccinazione.

Regno Unito, Irlanda, Svezia, Malta  (vedi articolo)

Dal 1 gennaio 2012 cani, gatti e furetti possono entrare nel Regno Unito da qualsiasi paese del mondo senza effettuare la quarantena, seguendo comunque specifiche regole che dipendono dai paesi o territori da cui gli animali provengono.

Introduzione da Paesi UE

  • Identificazione mediante microchip da effettuarsi prima di ogni altra procedura
  • Vaccinazione antirabbica almeno 21 giorni prima dell’introduzione in UK
  • Passaporto Europeo
  • Trattamento, solo per i cani, contro la tenia da effettuarsi non meno di 24 ore e non più di 120 ore prima dell’arrivo in UK. Non è più necessario il trattamento contro le zecche

Norvegia

La Norvegia ha recentemente modificato (1 maggio 2013) le regole da rispettare per permettere l’introduzione di cani gatti e furetti . Per conoscere tali nuove regole vai alla pagina dedicata all’argomento, pubblicata in italiano sul  sito web della Reale Ambasciata di Norvegia di Roma 

Finlandia

Per la movimentazione dei cani verso la Finlandia è necessario il trattamento preventivo, con un medicinale autorizzato contenente praziquantel, contro la tenia (Echinococcus), che deve essere effettuato nei 30 giorni antecedenti al suo arrivo.

Tale trattamento non è necessario per gli animali di età inferiore a tre mesi e per quelli introdotti direttamente dalla Svezia, Norvegia (eccetto Svalbard), Regno Unito o Irlanda, o e l’animale rientra in Finlandia entro le 24 ore.

Divieto di movimentazione nel territorio comunitario di cuccioli di età inferiori a tre mesi e non vaccinati: il passaporto può essere rilasciato soltanto a partire dall’età di tre mesi più 21 giorni a seguito di vaccinazione antirabbica (Nota del Ministero della Salute prot. n.°DGVAIII\32719\P.I.4c.b.\10 del 27\10\04 )

E’ sempre bene  verificare sul sito della Comunità Europea gli Stati che accettano animali sotto le 12  settimane non vaccinati

•       http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_intra_eu.htm

Disposizioni relative ai movimenti per Paesi Terzi

PER IL RIENTRO IN ITALIA O IN ALTRI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA DA PAESI TERZI
Si distingue tra paesi terzi, ma di ambito europeo (all. II, parte B, sezione 2 e parte C), e altri paesi terzi .

Paesi terzi di ambito europeo

All. II, parte 1
Tutti i territori che applicano nel loro territorio normative e controllo della rabbia uguali a quelle dei paesi UE
Andorra, Svizzera, Irlanda, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Stato della Città del Vaticano:
Emesso da paese con normativa analoga a paesi UE (all.II, parte1)
Copertina grigia
Nome del paese di provenienza
Numerazione univoca

All. II, parte 2
paesi terzi dei quali i pet possono provenire senza titolazione anticorpale

Isola del’Ascensione, Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Australia, Aruba, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Bahrein, Bielorussia, Bermuda, Canada, Cile, Figi, Isole Falkland, Hong kong, Giamaica, Giappone, Saint Kitts e Nevis, Isole Cayman, Santa Lucia, Montserrat, Malaysia Mauritius, Messico, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Polinesia Francese, Saint-Pierre e Miquelon, Federazione Russa, Singapore, Sant’Elena, Trinidad e Tobago, Taiwan, Stati Uniti d’America, Saint Vincent e Grenadine, Isole Vergini britanniche, Vanuatu, Wallis e Futuna, Mayotte 

(Paesi terzi di “ambito europeo”, dove è applicata una normativa inerente la rabbia simile a quella dell’Unione Europea)

Paesi terzi (tutti gli altri)
PER IL RIENTRO IN ITALIA O IN ALTRI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA DA TUTTI I PAESI TERZI 

  • Certificato sanitario (Reg. 577/13 – All. IV)
  •  Vaccinazione antirabbica
  • Titolazione anticorpale dove richiesta
  • Esame clinico ed eventuali altre indagini diagnostiche solo se richiesti dallo Stato di destinazione che saranno annotate sul passaporto

Il Certificato sanitario è redatto da medici veterinari delle autorità sanitarie competenti
Validità del certificato sanitario:

  •  10 gg da quando viene emesso + proroga
  •  4 mesi o fino alla scadenza della vaccinazione antirabbica se il movimento è tra paesi UE

Obbligo per i proprietari di presentarsi presso le dogane
Obbligatorio il visto di ingresso posto dal personale delle dogane che certifica che l’animale è stato controllato nel punto di ingresso

Al fine della reintroduzione nella UE: titolazione degli anticorpi contro la rabbia, eseguita almeno 21 gg dopo il vaccino, con annotazione sul passaporto, in caso di titolo favorevole; in alternativa la titolazione può essere fatta nel Paese Terzo, prima del rientro nella UE, ma in tal caso dovrà essere effettuata almeno 3 mesi prima della reintroduzione.

Si raccomanda di effettuarla prima dello spostamento da un paese membro ad un paese terzo in caso di rientro

La titolazione anticorpale va eseguita una sola volta qualora venga rispettato annualmente, nei tempi dovuti, il protocollo vaccinale antirabbico dettato dalla casa farmaceutica produttrice del vaccino utilizzato.

I Laboratori riconosciuti in Italia sono :

  • Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – via Romea 14/A – 35020 Legnano (PD) – Tel / Fax: +39.49.8084 259 / 8830 530
  • Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise – via Campo Boario – 64100 Teramo – Tel /Fax: +39.861.3321/ 332251

Sopra i 5 animali è commercio

Numero massimo di animali (cani, gatti e furetti) che possono accompagnare il proprietario/persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale non è superiore a 5. La movimentazione di animali in n. > 5 diventa movimentazione commerciale e si applicano le Direttive 92/65 CEE, 91/496 CEE , 90/425 CEE

Deroghe
Purché gli animali abbiano più di 6 mesi e siano destinati a partecipare a mostre o competizioni e il proprietario/persona autorizzata fornisca la prova dell’iscrizione all’evento o sono registrati presso un’associazione che organizza l’evento

VARIAZIONI/SMARRIMENTO DEL PASSAPORTO
I cambi di proprietà degli animali devono essere registrati sul passaporto dal Servizio Veterinario dell’AUSL
In caso di smarrimento del documento, segnalato formalmente dal proprietario, verrà fornito un nuovo passaporto

Norme specifiche

  • Revoca dall’obbligo  di vaccinazione antirabbica per i cani introdotti in Sardegna.
  • Per la movimentazione verso il Giappone i cuccioli devono avere un’età superiore a quattro mesi (Ministero della Sanità del 24\06\2004).
  • L’importazione di cani e gatti in Israele richiede norme particolari (Ministero della Salute 21/4/2010) diretto alla legge.
  • I cani movimentati dal’Italia verso la Repubblica del Sud Africa devono essere testati per alcune specifiche malattie (Ministero della Salute 18/3/2010).
  • Requisiti sanitari per l’introduzione di cani e gatti in Equador. (Ministero della Salute 8/7/2010).
  • Requisiti sanitari per l’introduzione di cani e gatti in Singapore. (Ministero della Salute 7/10/11).
  • Materiale divulgativo

LEGGE 4 novembre 2010, n. 201

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987

  • ART. 4.
  • (Traffico illecito di animali da compagnia)
  • 1. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio
  • 2003, privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
  • 2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia
  • ART. 5.
  •  (Introduzione illecita di animali da compagnia).
  • Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto